Senza uso pubblico il bene demaniale diventa patrimonio disponibile
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23 Aprile 2020
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La Cassazione a sezioni unite chiarisce quando scatta il cambio di destinazione e il valore dell’atto amministrativo nei procedimenti di sdemanializzazione.
La “commerciabilità” dei beni sdemanializzati
La perdita della destinazione all’uso pubblico del bene demaniale ne determina il passaggio al patrimonio disponibile dell’ente di appartenenza. È a seguito di tale fatto che il bene pubblico rimane sottoposto al regime di diritto privato con la conseguente sua commerciabilità.
Con questa pronuncia le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 7739/2020) hanno precisato che «il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato si pone in stretta dipendenza al fatto materiale della perdita della destinazione pubblica del bene cosiddetta sdemanializzazione tacita». Questo ragionamento è destinato a valere anche per i beni pubblici degli enti locali, in virtù dell’articolo 824 del Codice civile.
Passaggio di fatto
Al di là dell’apparente specificità della questione, è di rilevanza pratica generale il principio di diritto che i giudici ricavano dall’articolo 829 del Codice civile, ovvero che il passaggio dal demanio alla categoria dei beni del patrimonio disponibile è collegato al dato oggettivo della sottrazione all’uso pubblico del bene. Mentre l’atto è richiesto per fini pubblicitari, certezza e trasparenza della attività.
Vanno precisate due situazioni ricavabili dal pronunciamento delle sezioni unite:
- la prima è che, a differenza dalla passata giurisprudenza (Cassazione 10607/1991), non si richiede ora anche la irreversibilità della cessazione della funzione pubblica del bene;
- la seconda è che la sdemanializzazione non si verifica se c’è il solo disuso del bene per un tempo immemorabile (Cassazione 4089/1996).
Il principio fatto valere dalla sezioni unite è unicamente collegato al fatto oggettivo della perdita della destinazione pubblica, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto che fruisce del bene già demaniale. Sicché, l’eventuale acquisto per usucapito del bene già demaniale può avvenire a favore di qualsiasi terzo, quale soggetto diverso dall’originario titolare del bene, privato o pubblico che sia.
Due eccezioni
Il principio subisce due eccezioni:
- la prima riguarda i beni del demanio marittimo, in base all’articolo 35 del Codice della navigazione inerente alle aree appartenenti a quel demanio (spiagge, rade, porti…);
- la seconda per l’espressa previsione dell’articolo 947, comma 3, del Codice civile per il demanio idrico (fiumi, laghi…).
In questi due casi, per la sdemanializzazione si continua a richiedere un espresso provvedimento amministrativo (così anche Corte di Cassazione, seconda sezione, 10817/2009).
Conseguenze
La rilevata diversità di regime per i gruppi di beni ora indicati porta a due distinte rilevanti conseguenze per gli effetti che ne derivano.
Assegnando, infatti, carattere ricognitivo alla dichiarazione di cessazione (tacita) della demanialità, nel caso affrontato dalle sezioni unite, si attribuisce a quell’atto efficacia retroattiva perché destinata a operare fin dal momento in cui è venuta meno la destinazione all’uso pubblico del bene. Mentre il carattere costitutivo del provvedimento di sdemanializzazione per il bene appartenente al demanio marittimo e a quello idrico fa sì che il nuovo regime giuridico cominci dal momento dell’adozione del provvedimento, con ogni effetto collegato all’acquisizione del bene per decorso del tempo.
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